Capo VIII
Art. 65
65 / 108Controllo, disinfezione e deposito delle maschere antipolvere
In vigore dal 1 lug 1956
Controllo, disinfezione e deposito delle maschere
antipolvere
Le maschere di cui all'articolo precedente devono essere:
a) di dotazione strettamente personale e portare la indicazione del lavoratore che la usa;
b) consegnate a fine di ogni turno di lavoro ad apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza;
c) conservate ordinatamente in un armadio o altro posto idoneo;
d) disinfettate periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-65