Art. 65 · Controllo, disinfezione e deposito delle maschere antipolvere
Capo VIII

Art. 65

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Controllo, disinfezione e deposito delle maschere antipolvere

In vigore dal 1 lug 1956
Controllo, disinfezione e deposito delle maschere antipolvere Le maschere di cui all'articolo precedente devono essere: a) di dotazione strettamente personale e portare la indicazione del lavoratore che la usa; b) consegnate a fine di ogni turno di lavoro ad apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza; c) conservate ordinatamente in un armadio o altro posto idoneo; d) disinfettate periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-65