Art. 61 · Velocità della corrente d'aria
Capo VIII

Art. 61

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Velocità della corrente d'aria

In vigore dal 1 lug 1956
Salvo quanto è prescritto nell' secondo comma, nei pozzi e nelle gallerie normalmente percorsi dai lavoratori, la velocità dell'aria immessa deve essere contenuta entro limiti tali da non sollevare la polvere depositatasi sulle pareti e sul suolo; in ogni case, la velocità non deve superare i 5 metri al minuto secondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-61