Art. 55 · Perforazione delle rocce
Capo VIII

Art. 55

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Perforazione delle rocce

In vigore dal 1 lug 1956
La perforazione meccanica delle rocce deve essere eseguita mediante macchine munite di dispositivo per l'aspirazione delle polveri o per l'iniezione di acqua. Nei lavori in cui sia necessario l'impiego di utensili privi di canale assiale e sia adottato per la perforazione il procedimento ad umido, le macchine devono essere dotate di idoneo spruzzatore di acqua. Le polveri aspirate attraverso il canale assiale del fioretto o all'orifizio del foro in escavazione devono essere immesse in un separatore a filtro che ne impedisca la diffusione nell'aria. I dispositivi di cui sopra devono essere impiegati in modo che il loro funzionamento abbia inizio contemporaneamente alla messa in marcia della macchina e rimanga costante per tutto il periodo di perforazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-55