Art. 54 · Bagnatura delle polveri
Capo VIII

Art. 54

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Bagnatura delle polveri

In vigore dal 1 lug 1956
Quando si procede alla bagnatura della calotta, delle pareti e della platea degli scavi, per impedire la diffusione nell'aria delle polveri formatesi o depositatesi, l'innaffiamento deve essere eseguito con spruzzatori o innaffiatori e non con getti violenti di acqua. Quando si fa uso di sostanze per ridurre la tensione superficiale dell'acqua o per limitare altrimenti la dispersione delle polveri nell'atmosfera, dette sostanze devono essere tali da non nuocere alla salute dei lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-54