Art. 48 · Tempo di attesa dopo lo sparo
Capo VII

Art. 48

48 / 108

Tempo di attesa dopo lo sparo

In vigore dal 1 lug 1956
Effettuato lo sparo delle mine, è consentito l'accesso al cantiere solo quando i gas e le polveri prodotti dall'esplosione siano stati eliminati e si sia potuta acquistare la presunzione che nessuna mina e rimasta inesplosa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-48