Art. 41 · Difesa contro lo stillicidio
Capo VII

Art. 41

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Difesa contro lo stillicidio

In vigore dal 1 lug 1956
Le imprese che impiegano esplosivi, oltre alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti della Pubblica sicurezza ed alle altre relative alla stessa materia, devono osservare le disposizioni contenute nel presente capo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-41