Capo IV
Art. 29
29 / 108Ricovero delle persone
In vigore dal 1 lug 1956
Nelle gallerie percorse da mezzi di trasporto, quando la sezione non sia tale che una persona addossandosi alla parete possa scansarsi, devono essere predisposte nicchie, a distanza non maggiore di m. 30 l'una dall'altra, per il ricovero delle persone durante il transito dei convogli.
Qualora ciò non sia possibile per ragioni tecniche, deve essere disposto agli estremi dello scavo un mezzo di segnalazione ottica o acustica per indicare il divieto di passaggio delle persone durante il transito del convoglio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-29