Art. 22 · Ponti sospesi
Capo III

Art. 22

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Ponti sospesi

In vigore dal 1 lug 1956
I ponti sospesi o bilancini, il cui impiego è disciplinato dal capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, sono ammessi soltanto per operazioni complementari o di rifinitura. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell' del suddetto decreto, il ponte sospeso deve essere munito di parapetti in robusta rete metallica intelaiata, alti non meno di 1 metro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-22