Art. 2 · Esclusioni
Capo I

Art. 2

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Esclusioni

In vigore dal 1 lug 1956
Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme, in quanto vi provvedono altre disposizioni: a) le miniere, cave e torbiere; b) i comuni pozzi idrici; c) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei facenti parte o costituenti opere complementari od accessorie degli edifici; d) le fondazioni di opere di qualsiasi specie.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-2