Art. 16 · Resistenza delle armature
Capo II

Art. 16

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Resistenza delle armature

In vigore dal 1 lug 1956
Il tipo di armatura e le dimensioni, la disposizione ed il numero dei suoi elementi, devono essere scelti in relazione alla natura, alle condizioni ed alla spinta dei terreni da attraversare, ed in modo che le strutture resistenti lavorino con un adeguato margine di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-16