Capo XIV
Art. 106
106 / 108Contravvenzioni commesse dai preposti
In vigore dal 26 apr 1995
I preposti sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli primo, secondo e terzo comma, 50, 75 lettere a) e c), 77 terzo comma, 79, 80. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli zo e quarto comma, 27 quarto comma, 28 secondo e terzo comma, 58 primo comma, 59, 65 lettere a), c) e d), 76, 85 quinto comma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26, comma 20) che "a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-106