Capo XIII
Art. 101
101 / 108Attrezzature delle squadre di salvataggio
In vigore dal 1 lug 1956
L'attrezzatura necessaria per l'equipaggiamento delle squadre di salvataggio è custodita in adatto locale situato in prossimità dell'imbocco del sotterraneo e non può essere distratta per altri usi.
Oltre ai comuni attrezzi di lavoro, devono essere disponibili i necessari mezzi di emergenza, quali estintori, lampade di sicurezza, bretelle di salvataggio, apparecchi per la respirazione artificiale.
Devono essere disponibili autorespiratori ed indumenti protettivi ed incombustibili in numero corrispondente ai componenti la squadra di salvataggio ed agli elementi di riserva.
Deve essere altresì disponibile un adeguato numero di bombole di ossigeno di ricambio per gli autorespiratori.
L'attrezzatura ed i mezzi di cui ai comma precedenti devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-101