Capo I
Art. 10
10 / 108Divieto di permanenza in sotterraneo oltre l'orario di lavoro
In vigore dal 1 lug 1956
Divieto di permanenza in sotterraneo oltre l'orario
di lavoro
Il lavoratore non può rimanere in sotterraneo oltre il proprio orario di lavoro, salvo giustificati motivi di carattere eccezionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;320#art-10