Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 mar 1956
I Comuni che non risultano dalle tabelle richiamate nel precedente articolo, perché costituiti successivamente o perché hanno cambiato la denominazione, si intendono far parte del Collegio in cui figurano i Comuni di origine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;110#art-2