Art. 7 · Protezioni individuali
Capo II

Art. 7

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Protezioni individuali

In vigore dal 1 mag 1956
. I lavoratori, appena entrati negli stabilimenti di fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplodenti, devono indossare appositi indumenti e calzature di lavoro, che devono essere loro forniti dalla impresa. Le calzature devono essere prive di chiodi, punte od altri elementi di ferro o di acciaio. Negli indumenti di lavoro non devono esservi bottoni, fibbie o chiusure di metallo. Gli addetti a lavorazioni, che comportino particolari rischi, quale la laminazione delle polveri, devono essere protetti con appositi indumenti. È vietato portare coltelli, chiavi, anelli o qualsiasi altro oggetto di metallo. Nei reparti in cui è necessario, le lavoratrici devono raccogliere i capelli in cuffia. I preposti hanno l'obbligo di controllare ed assicurare l'osservanza delle norme contenute nei comma precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-7