Art. 6 · Suddivisione dei lavoratori e protezione dei posti di lavoro
Capo II

Art. 6

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Suddivisione dei lavoratori e protezione dei posti di lavoro

In vigore dal 1 mag 1956
. Le singole operazioni di fabbricazione e manipolazione degli esplosivi devono di norma essere eseguite in laboratori distinti ed isolati, in relazione alla loro pericolosità. I lavoratori che effettuano operazioni presentanti rischi specifici devono essere protetti con mezzi e attrezzature atti a salvaguardarne l'integrità fisica ed in particolare: a) mediante la difesa dei singoli posti di lavoro e dei lavoratori con schermi di sicurezza e con l'adozione di dispositivi atti a ridurre il pericolo; b) con l'adozione di congegni di nota efficacia che consentano di effettuare le lavorazioni a distanza, di sicurezza; c) con l'effettuazione di lavorazioni in blinda o a distanza, comandate da posizioni di sicurezza, nel caso di lavorazioni di maggior pericolo quali la fresatura degli esplosivi, lo smontaggio e il taglio dei proiettili, il petrinaggio meccanico e la molazzatura.
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