Art. 58 · Decorrenza
Titolo V

Art. 58

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Decorrenza

In vigore dal 1 mag 1956
. Il presente decreto entra in vigore il 1 maggio 1956 La norma contenuta nell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è abrogata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 58. - CARLOMAGNO
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