Art. 50 · Protezioni contro pericoli di incendio e sostanze dannose
Capo II

Art. 50

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Protezioni contro pericoli di incendio e sostanze dannose

In vigore dal 1 mag 1956
. Nei locali dove vengono eseguiti i collaudi devono essere tenuti a disposizione del personale addetto mezzi di pronto impiego contro gli incendi e contro le sostanze dannose.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-50