Capo II
Art. 50
28 / 58Protezioni contro pericoli di incendio e sostanze dannose
In vigore dal 1 mag 1956
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Nei locali dove vengono eseguiti i collaudi devono essere tenuti a disposizione del personale addetto mezzi di pronto impiego contro gli incendi e contro le sostanze dannose.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-50