Titolo II
Art. 4
4 / 58Campo di applicazione
In vigore dal 1 mag 1956
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Le Imprese che provvedono alla fabbricazione, alla manipolazione, al recupero, alla conservazione, alla distribuzione, al trasporto o alla utilizzazione di esplosivi, devono applicare le norme del presente titolo.
Restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio (decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-4