Capo III
Art. 37
46 / 58Mine inesplose
In vigore dal 1 mag 1956
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La mina mancata non deve essere scaricata.
Si può provocarne l'esplosione con una cartuccia sovrapposta alla prima, soltanto se può essere tolto facilmente l'intasamento senza far uso di strumenti di ferro o di acciaio e senza urti con corpi duri. Quando ciò non sia possibile, si deve praticare un'altra mina lateralmente a quella inesplosa per procurarne lo scoppio, non dovendosi lasciare abbandonate mine cariche inesplose.
Il nuovo foro deve essere praticato in modo da non incontrare il foro che contiene la carica inesplosa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-37