Art. 23 · Disgelamento e asciugamento delle cartucce
Capo III

Art. 23

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Disgelamento e asciugamento delle cartucce

In vigore dal 1 mag 1956
. Il disgelamento degli esplosivi deve essere effettuato possibilmente di giorno, sotto la direzione di un sorvegliante ed in posti isolati, a conveniente distanza dai luoghi dove si eseguono altri lavori. Il disgelamento degli esplosivi deve essere eseguito esclusivamente in recipienti riscaldati a bagnomaria, evitando il contatto dell'acqua con gli esplosivi. È vietato operare il disgelamento degli esplosivi esponendoli al fuoco o alle fiamme oppure collocandoli su fornelli accesi o riscaldati o portandoli sulla persona. Le dinamiti congelate non devono essere tagliate, perforate, divise, radunate, compresse, battute o in altro modo sollecitate con corpi duri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-23