Art. 13 · Misure contro l'elettricità statica
Capo II

Art. 13

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Misure contro l'elettricità statica

In vigore dal 1 mag 1956
. Precauzioni devono essere adottate contro l'accumulazione di elettricità statica in vicinanza di materie infiammabili ed esplodenti, secondo i casi e le esigenze della lavorazione, favorendo anche la dispersione delle cariche elettrostatiche con collegamenti a terra. Mezzi idonei devono essere adottati, e i lavoratori hanno l'obbligo di farne uso, per evitare possibilità di scariche dovute all'elettricità statica eventualmente accumulatasi sui lavoratori addetti alla manipolazione di esplosivi particolarmente sensibili al manifestarsi di tali fenomeni. Nelle lavorazioni di cui al comma precedente è vietato l'uso di indumenti di lavoro formati con fibre facilmente elettrizzabili, salvo i casi in cui per le particolari lavorazioni i predetti indumenti debbano essere formati con fibre di lana.
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