Art. 12 · Lavori di riparazione, manutenzione e demolizione
Capo II

Art. 12

12 / 58

Lavori di riparazione, manutenzione e demolizione

In vigore dal 1 mag 1956
. Nell'interno dei locali pericolosi è vietato effettuare lavori di riparazione, manutenzione e demolizione all'edificio, al macchinario e agli impianti senza ordine della direzione. Prima, dell'inizio dei lavori indicati al primo comma devono: a) essere trasportati al deposito tutti gli esplosivi e i loro componenti; b) essere bonificate accuratamente le parti del locale, del macchinario e degli organi in corrispondenza dei punti in cui devono essere eseguiti le riparazioni o gli smontaggi, sotto la diretta sorveglianza di persona competente. Gli apparecchi ed i recipienti impiegati nella lavorazione degli esplosivi, prima di essere portati alla riparazione, devono essere inertizzati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-12