Art. 10 · Eliminazione dei cascami
Capo II

Art. 10

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Eliminazione dei cascami

In vigore dal 1 mag 1956
. I cascami devono essere incendiati, distrutti o inertizzati da lavoratori appositamente incaricati e sotto la sorveglianza di persona competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-10