Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'Ente "Fiera campionaria internazionale di Trieste" e ne è stato approvato lo statuto; Visto l'ordine del Governo militare alleato, n. 149, in data 31 luglio 1950, col quale è stato approvato il nuovo statuto modificato con ordine dello stesso Governo, n. 111, in data 2 giugno 1952 Ritenuta, l'opportunità di introdurre ulteriori modifiche allo statuto vigente; Viste la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, in data 14 marzo 1955, e le lettere del suo presidente, in data 14 novembre 1955 e 13 febbraio 1956; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria, e per il commercio; Decreta: Articolo unico. È approvato l'unito statuito dell'Ente autonomo a Fiera di Trieste - Campionaria internazionale", con sede in Trieste, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con ordine del Governo militare alleato n. 149, in data 31 luglio 1950, modificato con ordine dello stesso Governo n. 111, in data 2 giugno 1952. L'allegato statuto, composto di quattordici articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1956 GRONCHI CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato atta Corte dei conti, addì 9 giugno 1956 Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 16. - CARLOMAGNO
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