Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia
Art. 8
8 / 20In vigore dal 4 mag 1956
Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, è costituito dai seguenti membri:
a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
b) uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) uno in rappresentanza della Prefettura di Foggia;
d) due in rappresentanza del comune di Foggia;
e) due in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Foggia;
f) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;
g) uno in rappresentanza del Banco di Napoli;
h) uno in rappresentanza degli agricoltori di Foggia;
i) uno in rappresentanza dei commercianti di Foggia;
l) uno in rappresentanza degli industriali di Foggia;
m) un membro rappresentante di ciascun ente benemerito;
n) uno designato dalla Camera confederale del lavoro di Foggia;
o) uno in rappresentanza dei dirigenti di aziende;
p) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Foggia;
q) uno in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori - Unione sindacale di Foggia;
r) uno in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti di Foggia;
s) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale degli artigiani di Foggia.
Il Consiglio di amministrazione designerà tra i suoi membri due vice presidenti, che sostituiranno il presidente in caso di assenza o di impedimento; questi sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, in mancanza di delega, le funzioni presidenziali sono esercitate dai vice presidente più anziano di carica e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
Tutte le predette cariche sono gratuite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;261#art-sde-8