Art. 7
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia

Art. 7

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In vigore dal 4 mag 1956
Il presidente dell'Ente è nominato dal presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio. Egli ha la rappresentanza giuridica dell'Ente ed è responsabile del suo andamento, dà esecuzione a tutti i deliberati degli organi collegiali dell'Ente e provvede a quanto altro è necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;261#art-sde-7