Art. 2
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia

Art. 2

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In vigore dal 4 mag 1956
La fiera si propone di contribuire al progresso dell'agricoltura italiana, specie di quella meridionale e in particolare a favorire l'incremento ed il commercio del bestiame e ad attuare, in base alle direttive che verranno impartite dai Competenti Ministeri, altre manifestazioni attinenti alla attività agricola-zootecnica (mercati periodici, foro boario, ecc.). Provvede ancora a tutte quelle iniziative inerenti all'attività fieristica, che il comune di Foggia ed altri enti credano opportuno affidargli, allo scopo di accrescere il decoro cittadino e di incrementare lo sviluppo commerciale, agricolo, industriale della città.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;261#art-sde-2