Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visto il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo "Fiera di Foggia" con sede in Foggia, e ne è stato approvato lo statuto; Visti il regio decreto 6 febbraio 1942, n. 157 ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 225, con i quali è stato modificato il suddetto statuto; Viste le deliberazioni 6 febbraio e 10 dicembre 1955 del Consiglio di amministrazione dell'Ente, contenenti modifiche allo statuto vigente; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. È approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Foggia", con sede in Foggia, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 225. L'allegato statuto, composto di venti articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 1956 GRONCHI CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 37. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;261#art-rd-1