Titolo I
Art. 6
6 / 27Deliberazioni soggette ad approvazione
In vigore dal 9 feb 1956
Sono rimesse in copia ai tre Ministeri, entro dieci giorni, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti le seguenti materie:
a) contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e accettazioni o rifiuti di lasciti e donazioni;
b) locazioni e conduzioni per un periodo superiore ai nove anni;
c) diminuzione o trasformazione di patrimonio per un valore superiore a L. 5.000.000;
d) regolamento del personale di cui all';
e) determinazioni relative all'attribuzione dei compensi al presidente, ai consiglieri d'amministrazione, ai revisori dei conti e ai componenti non funzionari dell'Opera, del Comitato di liquidazione, e della Commissione di revisione;
f) determinazioni relative ai servizi di riscossione e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi;
g) regolamento di amministrazione e relative modifiche;
h) determinazioni di stare in giudizio nelle liti che, in prima istanza, siano di competenza del Tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso di urgenza e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.
Le anzidette deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, di concerto col Ministero del tesoro e, quando occorra, col Ministero del lavoro e previdenza sociale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-6