Art. 3 · Collegio dei revisori dei conti
Titolo I

Art. 3

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Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 9 feb 1956
La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto: a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente designati dal Ministero del tesoro; b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'interno; c) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale, e dura in carica quattro anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-3