Titolo I
Art. 3
3 / 27Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 9 feb 1956
La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto:
a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente designati dal Ministero del tesoro;
b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'interno;
c) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale, e dura in carica quattro anni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-3