Titolo II
Art. 27
27 / 27Disposizioni finali
In vigore dal 9 feb 1956
Per quanto non è disposto nella legge istitutiva, nello statuto di cui all'ultimo comma dell' della legge stessa, nel presente regolamento e nel regolamento in terno di amministrazione, valgono per il funzionamento dell'Opera, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e le norme vigenti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - GAVA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 13. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-27