Titolo II
Art. 25
25 / 27Commissione di revisione
In vigore dal 9 feb 1956
Contro le decisioni del Comitato di liquidazione l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, può ricorrere alla Commissione di revisione composta dal presidente dell'Opera che la presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto in una terna designata dall'Unione italiana dei ciechi e da un medico oculista designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
La Commissione è assistita da un funzionario dell'Opera in qualità di segretario-relatore.
Il Ministero dell'interno può promuovere in qualunque tempo la revisione delle decisioni concessive dell'assegno adottate dal Comitato di liquidazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-25