Titolo II
Art. 21
21 / 27Accertamenti oculistici
In vigore dal 9 feb 1956
Nel caso che gli uffici dell'Opera in sede istruttoria o il Comitato di cui al successivo ritengano comunque insufficiente il certificato oculistico allegato alla domanda, l'Opera rimette all'interessato un questionario a stampa appositamente predisposto per le certificazioni da eseguirsi dal primario oculista dell'ospedale o clinica universitaria più vicini al luogo di residenza del richiedente o da un medico specialista indicato dall'Opera. Nelle risposte al questionario dovranno risultare la diagnosi e la prognosi della infermità e il residuo visivo per ciascun occhio espresso in ventesimi o in cinquantesimi o in sessantesimi quando esso sia inferiore ad un decimo.
Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al comma precedente sono corrisposti dall'Opera a suo carico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-21