Art. 20 · Condizioni economiche degli assistibili e istruttoria delle istanze
Titolo II

Art. 20

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Condizioni economiche degli assistibili e istruttoria delle istanze

In vigore dal 9 feb 1956
Il richiedente deve dichiarare per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, se è provvisto o meno di stipendio, assegno o pensione a carico dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo, indicare l'ammontare della somma riscossa continuativamente o di quella percepita in capitale, nonché denunciare le pratiche eventualmente iniziate per il riconoscimento di qualsiasi diritto. Deve inoltre precisare il reddito derivantegli da eventuale esercizio professionale, da qualsiasi attività continuativa o da beni immobili e mobili. Ogni istanza di concessione dell'assegno è istruita dall'Opera con la raccolta delle opportune informazioni ai fini dell'accertamento che il richiedente si trovi in possesso dei requisiti volti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-20