Art. 16 · Misure dell'assegno
Titolo II

Art. 16

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Misure dell'assegno

In vigore dal 9 feb 1956
L'assegno mensile è concesso nelle seguenti misure: L. 14.000 ai ciechi assoluti; L. 12.000 ai minorati con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; L. 10.000 ai minorati con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo, in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-16