Titolo II
Art. 16
16 / 27Misure dell'assegno
In vigore dal 9 feb 1956
L'assegno mensile è concesso nelle seguenti misure:
L. 14.000 ai ciechi assoluti;
L. 12.000 ai minorati con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
L. 10.000 ai minorati con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo, in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-16