Art. 14 · Uffici periferici dell'Opera
Titolo I

Art. 14

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Uffici periferici dell'Opera

In vigore dal 9 feb 1956
L'Opera può istituire nei capoluoghi di Regione un ufficio regionale retto da un segretario facente parte del personale dell'Ente e nominato dal Consiglio di amministrazione con il trattamento previsto dal regolamento del personale. In altri centri ove se ne manifesti l'opportunità l'Opera può nominare suoi fiduciari senza rapporto d'impiego, ai quali verranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute per espresso incarico e debitamente comprovate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-14