Titolo I
Art. 11
11 / 27Contratti
In vigore dal 9 feb 1956
I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, per un valore complessivo di oltre due milioni di lire, devono di regola essere preceduti, sotto pena di nullità, da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
Il Ministero dell'interno, d'intesa con quello del tesoro, può consentire con autorizzazione motivata la licitazione o la trattativa privata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-11