Art. 10 · Scioglimento del Consiglio e nomina di un commissario
Titolo I

Art. 10

10 / 27

Scioglimento del Consiglio e nomina di un commissario

In vigore dal 9 feb 1956
Per gravi ragioni di carattere amministrativo o per ripetute e persistenti violazioni di leggi, il Consiglio d'amministrazione dell'Opera può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per l'interno, sentiti i Ministri per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per la durata non superiore a sei mesi prorogabile di un uguale periodo in casi di assoluta necessità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;32#art-10