Capo I
Art. 8
8 / 40In vigore dal 2 feb 1956
La ritenuta in conto entrate del Tesoro, da applicarsi sulle paghe e retribuzioni dei salariati statali di ruolo ai sensi dell' del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 31 maggio 1926, n. 898, è stabilita nella stessa misura del 6 per cento vigente per gli impiegati civili e militari dello Stato.
I contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei salariati statali di ruolo sono assunti a carico dello Stato anche per la parte che per legge sarebbe dovuta dai salariati stessi.
Il presente articolo ha efficacia dal 1° maggio 1952.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-8