Art. 8
Capo I

Art. 8

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In vigore dal 2 feb 1956
La ritenuta in conto entrate del Tesoro, da applicarsi sulle paghe e retribuzioni dei salariati statali di ruolo ai sensi dell' del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 31 maggio 1926, n. 898, è stabilita nella stessa misura del 6 per cento vigente per gli impiegati civili e militari dello Stato. I contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei salariati statali di ruolo sono assunti a carico dello Stato anche per la parte che per legge sarebbe dovuta dai salariati stessi. Il presente articolo ha efficacia dal 1° maggio 1952.
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