Capo I
Art. 5
5 / 40In vigore dal 11 ago 1956
Per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo. È fatta eccezione per coloro che rivestono un grado per il quale si deve applicare uno dei limiti di età sotto indicati per la cessazione dal servizio permanente, nei cui confronti - fermi restando gli importi della pensione a venti anni di servizio e gli importi massimi stabiliti dal primo e secondo comma del precedente articolo - per ogni anno di servizio successivo al ventesimo la pensione aumenta della seguente percentuale dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione:
1) Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria:
Cessazioni dal ser
vizio aventi decor- Cessazioni dal ser
renza compresa fra vizio aventi decor
Limiti il 1 luglio 1957 e renza dal 1 luglio
di eta il 30 giugno 1958 1958 in poi
45 anni.................... 2,65 per cento 2,80 per cento
46 ".................... 2,45 " 2,60 "
47 ".................... 2,30 " 2,40 "
48 ".................... 2,15 " 2,25 "
49 ".................... 2 - " 2,15 "
50 ".................... 1,90 " 2 - "
51 ".................... 1,80 " 1,90 "
2) Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria:
Cessazioni dal ser
vizio aventi decor- Cessazioni dal ser
renza compresa fra vizio aventi decor
Limiti il 1 luglio 1957 e renza dal 1 luglio
di eta il 30 giugno 1958 1958 in poi
45 anni.................... 6,80 per cento 7,20 per cento
46 ".................... 5,70 " 6 - "
47 ".................... 4,90 " 5,15 "
48 ".................... 4,25 " 4,50 "
49 ".................... 3,80 " 4 - "
50 ".................... 3,40 " 3,60 "
51 ".................... 3,10 " 3,30 "
52 ".................... 2,85 " 3 - "
53 ".................... 2,65 " 2,80 "
54 ".................... 2,45 " 2,60 "
55 ".................... 2,30 " 2,40 "
56 ".................... 2,15 " 2,25 "
57 ".................... 2 - " 2,15 "
58 ".................... 1,90 " 2 - "
59 ".................... 1,80 " 1,90 "
Note all'articolo
- La L. 11 luglio 1956, n. 734 ha disposto (con l'art. 1) che "Ferme restando per il periodo 1 luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-5