Capo III
Art. 37
37 / 40In vigore dal 2 feb 1956
Il presente decreto si applica anche ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-37