Art. 36
Capo III

Art. 36

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In vigore dal 2 feb 1956
I provvedimenti di riliquidazione delle pensioni adottati dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato possono essere comunicati agli interessati, ai fini dell' del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, anche tramite il sindaco del Comune di residenza.
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