Capo III
Art. 33
33 / 40In vigore dal 2 feb 1956
Nei casi in cui il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una ferita, lesione o infermità riportata dal dipendente civile o militare dello Stato, a richiesta dell'interessato è concessa, nelle more della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria o dell'assegno rinnovabile, un'anticipazione pari alla pensione od assegno, con gli eventuali assegni accessori della categoria assegnata. Qualora sia prevista la concessione dello assegno rinnovabile, la durata dell'anticipazione non può superare quella dell'assegno stesso.
Detta anticipazione è concessa, a richiesta degli interessati, anche nei casi di morte in servizio del dipendente civile o militare dello Stato, quando il decesso sia stato riconosciuto dipendente da causa di servizio dal Comitato di cui al precedente comma.
L'anticipazione prevista dai precedenti commi non è cumulabile con il trattamento di cui all' del regio decreto 28 giugno 1933, n.
704, nè con quello stabilito dall'art. 100 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.
All'atto dell'ammissione a pagamento della pensione privilegiata ordinaria o dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corrisposte a titolo di anticipazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-33