Capo II
Art. 29
29 / 40In vigore dal 2 feb 1956
Per le pensioni ripartite fra Stato, Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed Enti locali, relative a cessazioni dal servizio che non siano avvenute alle dipendenze dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente , la quota statale risultante dopo l'applicazione dell'aumento del 40 per cento di cui al precedente articolo viene versata alle Casse o agli Enti locali cui il titolare era iscritto o dai quali dipendeva all'atto della cessazione dal servizio, in valore capitale, applicando le norme contenute nella legge 22 giugno 1954, n. 523, tenuta presente l'età del titolare al 1° luglio 1956.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-29