Art. 27
Capo II

Art. 27

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In vigore dal 10 feb 1963
L'aumento di pensione del 50 per cento di cui alla legge 19 maggio 1954, n. 268, è esteso dalla data da cui ha effetto il presente decreto: 1) alle pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi già gravanti sugli Enti locali o sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato ai sensi del regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69 e della legge 12 febbraio 1955, n. 44; 2) alle pensioni e agli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi, preesistenti alla unificazione dello Stato italiano; 3) alle pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70. 3a

Note all'articolo

  • La L. 31 dicembre 1962, n. 1841 ha disposto (con l'art. 1 comma 1 lettera b)) che "Sono aumentate in ragione del 10 per cento: b) le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, gia' gravanti sugli Enti locali e sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranita' di altri Stati, assunti nel debito vitalizio dello Stato ai sensi degli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20;"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-27