Capo II
Art. 25
25 / 40In vigore dal 2 feb 1956
La nuova liquidazione prevista dal precedente articolo si effettua:
1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe, retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore dal 1° luglio 1956 computati in ragione dell'ottanta per cento e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla data stessa;
2) applicando le disposizioni in vigore al 1° luglio 1956, comprese quelle di cui al capo I del presente decreto;
3) lasciando invariato il numero di anni di servizio tenuto presente nella precedente liquidazione, fatta eccezione per i casi nei quali occorre considerare anni di servizio valutabili senza alcuna contribuzione da parte degli interessati che prima non erano stati computati perché non influenti in dipendenza dei limiti di servizio vigenti per la liquidazione della pensione massima;
4) tenendo presente nello stabilire la percentuale della base pensionabile il limite di età per la cessazione dal servizio vigente al 1° luglio 1956 per il personale di pari grado e categoria;
5) mantenendo fermi il grado o, in mancanza, la qualifica, nonché la posizione giuridica rivestiti alla data della cessazione dal servizio;
6) attribuendo l'assegno di caroviveri nella misura e con le norme stabilite dal precedente ;
7) osservando le norme ed i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221, e dalla legge 15 maggio 1954, n. 277, per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto.
Resta invariato l'importo degli assegni personali pensionabili che furono considerati nella precedente liquidazione qualora tali assegni derivino dall'applicazione dell' del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da altre analoghe disposizioni; gli assegni personali che derivano da altre disposizioni devono invece essere soppressi.
Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie, da computarsi agli effetti della nuova liquidazione, vanno commisurate al decimo dell'ottanta per cento dello stipendio nonché al decimo degli assegni personali nella misura pensionabile e dei compensi per gli ex combattenti in vigore al 1° luglio 1956, corrispondenti allo stipendio, agli assegni ed ai compensi predetti goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze accessorie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-25