Art. 21
Capo I

Art. 21

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In vigore dal 2 feb 1956
È ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile, entrambe a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'. È altresì ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilità cui gli orfani di padre e di madre abbiano diritto da parte di entrambi gli ascendenti che siano stati dipendenti dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'. L' del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, l' del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, l' del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, numero 2383, l' della legge 11 aprile 1938, n. 420 e l' del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, modificato e convertito in legge con l' della legge 7 aprile 1921, n. 369, sono abrogati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-21