Capo I
Art. 20
20 / 40In vigore dal 2 feb 1956
Qualora l'invalido già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea al servizio, perda in tutto o in parte per causa di servizio l'organo superstite, ha diritto al trattamento privilegiato ordinario in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione o l'assegno privilegiato ordinario per la perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per cause estranee al servizio, in tutto o in parte, l'organo superstite.
Le indennità non derivanti da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui ai commi precedenti non riportate per causa di servizio sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno liquidati ai sensi dei commi predetti.
Nel caso di indennità liquidate in capitale, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario, e all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.
Qualora trattisi invece di indennità liquidate sotto forma di rendita vitalizia, all'invalido spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno privilegiato ordinario e la rendita stessa.
È in facoltà degli interessati di optare per la indennità di cui al precedente comma terzo in luogo del trattamento privilegiato ordinario liquidato secondo le norme di cui al presente articolo.
Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo il nuovo trattamento privilegiato avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il presente articolo si applica anche per le pensioni speciali spettanti ai salariati statali e per le pensioni eccezionali dovute agli agenti delle Ferrovie dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-20