Art. 12
Capo I

Art. 12

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In vigore dal 2 feb 1956
I salariati statali nominati in ruolo a partire dal 1° luglio 1956 non sono assoggettati all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Qualora i salariati di cui al precedente comma cessino dal servizio senza aver maturato diritto a pensione e risultino iscritti in precedenza all'assicurazione predetta, lo Stato provvede, a suo totale carico, all'aggiornamento della posizione assicurativa già costituita, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di ruolo alle dipendenze dello Stato.
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